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Pozzi artesiani

Descrizione

Obblighi per pozzi artesiani 

Pozzi artesiani ad uso domestico

Ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto 1775/1933 i pozzi artesiani ad uso domestico non sono soggetti al rilascio di alcun provvedimento di concessione, purché osservino le distanze e le cautele prescritte dalla legge. 

Il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo o il suo avente causa, provvede, prima della realizzazione dello stesso, alla presentazione in Comune della Comunicazione attività Edilizia Libera Asseverata ai sensi dell’art. 16 bis della L.R. 19/2009.

Alla fine dei lavori è inoltre tenuto alla denuncia di fine lavori allegando il certificato di potabilità dell’acqua, rilasciato da laboratori accreditati, che certifichi la conformità dei parametri dell’acqua prelevata al D.Lgs. 31/2011. 

Il proprietario dovrà inoltre provvedere alla denuncia del pozzo ad uso domestico presso il Servizio gestione idriche regionale, utilizzando la modulistica di cui al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/modulistica/.

Pozzi artesiani ad altri usi

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rilascia  i relativi provvedimenti concessori per tutti gli altri usi (si rimanda al link https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/).

 

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