Descrizione
Obblighi per pozzi artesiani
Pozzi artesiani ad uso domestico
Ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto 1775/1933 i pozzi artesiani ad uso domestico non sono soggetti al rilascio di alcun provvedimento di concessione, purché osservino le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo o il suo avente causa, provvede, prima della realizzazione dello stesso, alla presentazione in Comune della Comunicazione attività Edilizia Libera Asseverata ai sensi dell’art. 16 bis della L.R. 19/2009.
Alla fine dei lavori è inoltre tenuto alla denuncia di fine lavori allegando il certificato di potabilità dell’acqua, rilasciato da laboratori accreditati, che certifichi la conformità dei parametri dell’acqua prelevata al D.Lgs. 31/2011.
Il proprietario dovrà inoltre provvedere alla denuncia del pozzo ad uso domestico presso il Servizio gestione idriche regionale, utilizzando la modulistica di cui al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/modulistica/.
Pozzi artesiani ad altri usi
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rilascia i relativi provvedimenti concessori per tutti gli altri usi (si rimanda al link https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/).