Eseguire interventi edilizi liberi

Descrizione

Eseguire interventi edilizi liberi

L'attività edilizia libera è un insieme di numerosi interventi edilizi, rientranti tra le attività di rilevanza edilizia di cui alla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 1, elencati tassativamente all'articolo 16 della legge stessa, per i quali non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune.

La legge, inoltre, esclude qualsiasi attività di riscontro o certificativa da parte del Comune.

Sono quindi interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma che comunque devono essere effettuati nel rispetto:

  • delle prescrizioni degli strumenti urbanistici
  • del Regolamento edilizio
  • del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, acquisendo preventivamente il parere o l'autorizzazione dovuti qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale
  • delle discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti previsti dalle norme antisismiche e di sicurezza statica, di tutela dal rischio idrogeologico, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio della caduta dall'alto, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, accatastamento o modifica del classamento catastale.

A titolo puramente esemplificativo, in estratto dall'elenco tassativo dell'articolo 16 citato, si evidenziano:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 2, let. a)
  • gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio
  • le opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • gli interventi di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso
  • la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli intervento di ornamento dell'edificio o sue pertinenze
  • la realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 m² di superficie coperta per unità immobiliare
  • la pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 m² di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti

Tra gli interventi elencati tassativamente all'articolo 16 della legge, ne figurano alcuni per i quali la legge stessa prevede un'eccezione alla generale esenzione dall'obbligo di presentare una comunicazione o segnalazione, o un altro atto comunque denominato.

I lavori per i quali è prevista tale eccezione sono indicati alla lettere d), e) e i) dell'elenco contenuto nel primo comma dell'articolo 16 più volte richiamato.

Per queste tre tipologie di intervento, per la descrizione delle quali per brevità si rinvia alla lettura del disposto legislativo citato, è prevista una mera comunicazione di inizio lavori con contestuale segnalazione della presunta fine dei lavori.

Fine lavori che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

La specifica comunicazione di cui sopra è contenuta in apposito modulo, da utilizzare sia per comunicare l'inizio dei lavori di interventi soggetti a permesso di costruire, sia quello dei lavori afferenti le tre tipologie anzidette (nel modulo sono identificate come: attività edilizia libera “temporanea”).

In Comune di Fiumicello Villa Vicentina …

Scarica la modulistica per opere non soggette a comunicazione.

Per conoscere gli importi scarica il tariffario.